1 BARLONE ERASMO
2 BIASILLO SERGIO
3 BRAVINI GIOVANNI
4 CICALA ANTONIO
5 CIOFFI PASQUALE
6 CIOTTI LUISA
7 COCO UMBERTO
8 DE LUCA LINO
9 DI PIETRO LETTERIA
10 DI MANNO ARMANDO
11 DI MASCOLO MARIA
12 DURANTE ANNAMARIA
13 FAIOLA MARIA CONSIGLIA
14 GIANGIROLAMI ANTONINA
15 LEUCHENKO SVETLANA
16 MATTEI FRANCESCO
17 REDI CLAUDIA
18 SALINO LIDANO
19 SPEZIALE SILVIA
20 VITTORI MAURIZIO
1 FIORE BRUNO
2 CICALA ANTONIO
3 SALINO LIDANO
1 VITTORI MAURIZIO
2 DI MASCOLO MARIA
3 BRAVINI GIOVANNI
(Modificato con voto unanime dall’Assemblea Nazionale del 5 marzo 2008) Premessa
Anteas è un’associazione di volontariato che è stata promossa ed è sostenuta dalla FNP-CISL allo scopo di promuovere e sviluppare l’impegno sociale e solidaristico. Nel promuovere le sue iniziative ANTEAS nella più stretta osservanza delle normative sulle associazioni di volontariato, favorendo le partecipazione attraverso gli strumenti di democrazia associativa ha come riferimento i valori della sua organizzazione promotrice. ART. 1 - COSTITUZIONE 1. E’ costituita. con sede a Roma, in Via Salaria, 83 l’associazione italiana denominata Anteas - Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà di seguito detta associazione e la sua azione è normata dalla L. 266/91. 2. Essa non persegue fini di lucro , ha durata illimitata e la sua struttura è democratica. 3. L’Anteas si articola in autonome associazioni regionali, provinciali e locali in quanto aderenti ART.2 - FINALITA’
- favorire e sostenere la costituzione di organizzazioni di volontariato in tutto il territorio nazionale e la nascita di associazioni regionali e delle provinciali: - coordinare e assistere le associazioni regionali e delle province autonome in tutte le loro iniziative: - organizzare attività di studio e documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà della sussidiarietà contro la povertà, l’esclusione e la solitudine, promuovere forme di auto aiuto, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi ed informativi; - promuovere attività culturali; - formulare progetti per la difesa dell’ambiente e del patrimonio culturale e per l‘integrazione sociale della persona; - promuovere attività di formazione anche in favore degli operatori del volontariato; - produrre pubblicazioni al fine di diffondere informazioni e documentazioni su materie legislative, sui servizi sociali e sanitari, sull’azione del volontariato e di quanto altro può favorire l’opera delle associazioni; - rappresentare a livello nazionale gli organismi associati; - stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni pubbliche e private; - promuovere, organizzare e coordinare rapporti tra gli associati; - operare in collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio statuto attività a favore delle organizzazioni di volontariato per conseguire fini comuni; - fornire ogni forma di consulenza e di supporto agli associati.
ART.3 - ASSOCIATI
- le Associazioni/Organizzazioni di volontariato Anteas costituite a livello Regionale, delle Province Autonome, delle province e locali, che condividono i principi del presente Statuto e ne deliberino l’adesione; - altre Associazioni/Organizzazioni di volontariato costituite a livello locale, provinciale, delle province autonome, regionale e/o nazionale che ne facciano richiesta e ne condividono i principi
- dimissioni volontarie; - scioglimento, cessazione ed estinzione.
- mancato versamento della quota sociale; - impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali; - indegnità; - fomentazione di dissidi e di disordini fra gli associati.
ART.4 - STRUTTURE REGIONALI 1. Le Anteas Regionali hanno la titolarità del rapporto con l’Ente Regione - designano la loro rappresentanza negli organismi regionali del volontariato; - coordinano e indirizzano le attività delle strutture territoriali di Anteas nella regione; - gestiscono i progetti interprovinciali, regionali o interregionali. ART.5 - STRUTTURE PROVINCIALI - coordinano le Associazioni presenti nel territorio; - assumono la rappresentanza unitaria dell’Associazione nei confronti alle Istituzioni e degli Enti Provinciali - verificano il corretto funzionamento delle associazione e il rispetto delle regole interne e delle norme ART.6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI 1. I componenti dell’assemblea hanno diritto di frequentare la sede dell’associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni, di eleggere gli organi sociali, di partecipare alle assemblee, di promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità sociali. 2. Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto, all’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il trenta aprile di ogni anno o al momento dell’ adesione ed al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal comitato direttivo. ART. 7 - ORGANI 1. Sono organi dell’associazione: - l’Assemblea; - il Direttivo; - la Presidenza; - il Collegio dei probiviri; - il Collegio dei revisori dei conti ART.8 - ASSEMBLEA 1. L’assemblea è composta da: a. presidenti delle associazioni regionali e delle province autonome; b. presidenti di ciascuna organizzazione qualora non sia stata ancora costituita la corrispondente associazione regionale e delle province autonome; c. rappresentanti delle Associazioni Regionali e delle province autonome, nel rapporto di uno ogni quindici organismi associati, o frazione superiore a tre, eletti dall’assemblea regionale o delle province autonome. 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’ assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro componente. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di qualunque numero dei componenti, presente in proprio o per delega. 6. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega. 7. Le deliberazioni dell’assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; fatto salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17. 8. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se tale scrutinio viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto I più anziano di età. 9. l’assemblea è presieduta dal presidente. 10. L’assemblea ha i seguenti compiti; - fissare le direttive per l‘attività dell’associazione; - approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo; - eleggere membri del comitato direttivo, previa determinazione del loro numero; - eleggere i membri del collegio dei revisori dei conti; - eleggere i membri del collegio dei probiviri; - stabilire, su proposta del comitato direttivo, la misura della quota sociale dovuta dagli associati; - approvare il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo di ogni esercizio; - deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. ART.9 - COMITATO DIRETTIVO
- eleggere il presidente; - eleggere due vice presidenti; - nominare il segretario; - deliberare sull’assunzione di collaboratori e sulla stipula di contratti e convezioni; - fissare le norme per il funzionamento dell’associazione; - svolgere funzioni di coordinamento dell’attività dell’associazione, aiutandola a potenziare l’efficacia operativa; - predisporre il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo con la relazione sull’attività svolta da presentare in assemblea; - accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande delle associazioni regionali e delle province autonome che intendono aderire; - deliberare sull’accettazione o meno delle erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari: - ratificare, nella prima riunione successiva, provvedimenti di propria competenza adottati dalla presidenza per motivi di necessità e di urgenza. ART.10 - PRESIDENZA 1. La presidenza nazionale ANTEAS è eletta dal Direttivo nel suo seno. ART.11 - IL PRESIDENTE 2. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. 3. Convoca e presiede le riunioni dell’ assemblea e del comitato direttivo e ne garantisce l’esecuzione delle deliberazioni. 4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato delibera direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 5. Il presidente assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni previa comitato direttivo 6. In caso di assenza di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono assunte dai vice presidenti. In caso di cessazione del presidente, provvederanno a convocare, entro 20 giorni, il comitato direttivo per eleggere il nuovo presidente. SEGRETARIO ART.13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART.14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART.15 - GRATUITA’ E DURATA DELLE CARICHE
ART.16 - QUOTA SOCIALE
ART.17 - RISORSE ECONOMICHE
- contributi degli associati - contributi ed erogazioni di enti, di istituzioni pubbliche e private, di persone fisiche; - rendite di beni mobili o immobili provenienti all’associazione a qualunque titolo; - rimborsi derivanti da convenzioni; - donazioni e lasciti testamentari; - ogni altro provento derivante dall’esercizio della attività sociale.
ART.18 - PREVENTIVO DI SPESA – BILANCIO CONSUNTIVO
ART.19 - MODIFICHE ALL’ATTO COSTITUTIVO ED ALLO STATUTO
ART.20 - SCIOGLIMENTO
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Organizzazioni di volontariato secondo le modalità e le procedure previste dall’Art. 5, comma 4 della Legge 266/91. ART.21 - NORMA DI RINVIO 1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative in materia. |